Circolare 10 aprile 2009 - Prot.n. 3060

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10.04.2009
Circolare 10 aprile 2009 - Prot.n. 3060

Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

Lettera-Circolare 10 aprile 2009 – Prot.n. 3060 – 032101 01 4183 010

La Lettera Circolare del Ministero del 10 aprile cambia in modo sostanziale l’approccio alla problematica della presenza di materiali infiammabili (sottoforma gassosa, liquida o solida) nei locali industriali riscaldati con generatori d’aria calda.

Nel DM 12 aprile 1996 citato, la frase generica riportata: “ E’ vietata l’installazione all’interno … di locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni di materiali in deposito … comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi ed esplosioni” lasciava spazio a moltissime interpretazioni e metodi di valutazione dell’effettivo rischio di esplosione.
La tendenza prevalente è stata sempre quindi quella di vietare l’installazione dei generatori quando all’interno del locale riscaldato vi era per qualsiasi motivo, in qualsiasi quantità, tipo e volume del materiale infiammabile.
La Lettera Circolare fornisce un criterio di interpretazione e applicazione di questa prescrizione, del quale è opportuno evidenziare alcuni punti.

Innanzitutto viene chiarito che la presenza di sostanze infiammabili non comporta necessariamente la formazione di atmosfere pericolose, quindi il divieto di installazione dei generatori non è automatico.

Nei locali nei quali il rischio di esplosione è da considerarsi residuale, l’installazione dei generatori è ammessa.
La valutazione del livello di rischio di esplosione può essere fatta seguendo il DM 4/5/1998, che prevede la redazione di una relazione tecnica da accompagnare al progetto, che evidenzi la valutazione del rischio e le eventuali azioni di contenimento di questo (p.to 2.3 dell’allegato I).
Più in generale l’analisi del rischio può essere svolta seguendo l’indirizzo e le modalità previste dal DM 10/3/1998 (art. 2).

Questa prima valutazione fornisce quindi l’indicazione del grado di rischio potenziale all’interno del locale, e se questo è residuale si può concludere che l’installazione è sempre possibile.

In caso il rischio sia invece presente, la Lettera Circolare indica come procedere per una più approfondita valutazione, che dovrà essere svolta seguendo i criteri contenuti nel D. Lgs. 12/6/2003, nel quale si fa un richiamo diretto alle norme armonizzate EN 60079-10 (CEI 31-30) e EN 61241-10. Queste norme consentono la classificazione dei luoghi con presenza di atmosfere esplosive e polveri combustibili, e vengono utilizzate per la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici.
In altri termini, in presenza di materiali infiammabili , è necessaria una classificazione delle zone di rischio (zona 0, 1 oppure 2) che potrebbero generare un volume di atmosfera pericolosa, valutazione già prevista per la definizione degli impianti elettrici. All’esterno di queste zone individuate, che avranno volume ed estensione variabile in funzione di diversi parametri come aerazione del locale, quantità del materiale infiammabile, concentrazione di questo nelle zone, etc) i generatori potranno comunque sempre essere installati, con la sola prescrizione di mantenere distanze minime dalle zone pericolose uguali a quelle già contenute nel DM 12 aprile 1996 riguardo i materiali combustibili.

In buona sostanza possiamo affermare che la nuova circolare ministeriale introduce la possibilità di installare generatori d’aria calda anche il locali ove vi sia la presenza di materiali suscettibili di formare miscele pericolose, purchè vengano effettuate le seguenti valutazioni:

  1. Verifica della presenza di materiali (gas, liquidi o polveri) infiammabili. Se non vi è presenza, l’installazione è ammessa. Se vi è presenza, passare al p.to 2.
  2. Valutazione del rischio. Se il rischio è residuale l’installazione è ammessa. Se non è residuale passare al p.to 3.
  3. Analisi delle zone pericolose. Individuazione delle zone pericolose (zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22). All’interno di queste l’installazione è vietata, all’esterno di queste l’installazione è ammessa mantenendo le distanze minime prescritte.

Con questo criterio si ritiene che l’installazione dei generatori d’aria calda possa trovare oggi applicazione anche all’interno di locali nei quali finora, per assenza di chiarezza nell’interpretazione del disposto del decreto 12.4.96, a portato a scegliere altre soluzioni impiantistiche.