TREMONTI TER
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03.09.2009
Tremonti Ter
Sono agevolati gli investimenti in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO (emanata dall’Agenzia delle Entrate nel dicembre 2007).
Questa divisione riguarda, tra l’altro, la fabbricazione di apparecchi per il riscaldamento a montaggio permanente, per il riscaldamento domestico (come pompe di calore ecc.), apparecchi di uso non domestico per la refrigerazione industriale, condizionatori d‘aria.
Convertito in legge il decreto sugli Incentivi alle aziende che investono in nuovi macchinari per l’ammodernamento del proprio parco tecnologico.
La legge n. 102 del 3 agosto 2009 ha convertito in legge il decreto-legge n. 78/2009 (noto come decreto Tremonti Ter).
Diventa quindi definitiva la manovra del Governo che consente alle aziende che investono in nuovi macchinari di usufruire di incentivi fiscali.
La legge che ha convertito il decreto di luglio ha apportato alcune correzioni al testo, mantenendo però invariato il meccanismo di incentivi. Riportiamo di seguito il testo coordinato. che, per comodità riportiamo nuovamente sotto (in rosso le modifiche apportate dalla legge n.102/09).
Testo coordinato dell’art. 5 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, come modificato a legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009.
Art. 5.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Art. 6 - omissis -
