SOLUZIONI ROBUR DETRAIBILI AL 55%
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06.07.2009
SOLUZIONI ROBUR DETRAIBILI AL 55%
NOVITA' FINANZIARIA
L'agenzia delle Entrate ha finalmente emanato il provvedimento che disciplina l'invio della comunicazione relativa alla detrazione del 55% sostenute nel 2009 art. 29 legge 2 d.l. 24/01/2009 relativa agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta.
Il modello deve essere utilizzato per:
a) comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
b) per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori NON siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
Per gli interventi i cui lavori coprono più periodi d’imposta, si deve presentare un modello per ciascun periodo d’imposta.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso seguire la procedura già in atto lo scorso anno, ovvero dovranno:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;
b) inviare all’ENEA, attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it/ entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati.
ALCUNE INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni di imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2010.
Si tratta di riduzioni dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'IRES (imposta sul reddito delle società) per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
Cumulabilità
Le detrazioni del 55% non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge (nazionali, regionali o comunali) per i medesimi interventi.
Le detrazioni del 55% sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
LIMITI SUI QUALI CALCOLARE LA DETRAZIONE
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CHI PUO' USUFRUIRNE?
a) Le persone fisiche, gli enti ed i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
... e nel caso il committente fosse un Comune, Provincia o Regione?
La condizioni di base per tale detrazione è che il soggetto richiedente sia soggetto a tassazione dei redditi e che presenti nella dichiarazione annuale un’imposta a debito.
Ciò premesso, l’art. 74, comma 1 lettera b) del DPR 917/86 precisa che: “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.”
Perciò Comuni, Province e Regioni, non soggetti a tassazione, non possono godere dello sgravio previsto dalla Finanziaria 2008.
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi spetta per le spese relative a.... interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale ... con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ... Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Rientra nell’ambito di tali interventi anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Sostituzione dell’asseverazione con certificazione dei produttori
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Ripartizione della detrazione (per le spese sostenute nel 2009)
Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, in 5 quote annuali di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Trasferimento delle quote residue
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
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