NUOVO DECRETO PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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17.06.2009
Nuovo decreto prestazione energetica degli edifici
Requisiti di prestazione energetica per gli edifici pubblici ancora più restrittivi. La risposta migliore è utilizzare la massima efficienza termica disponibile sul mercato: le pompe di calore ad assorbimento Robur E3 e PRO GAHP.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno scorso il D.P.R. del 2 aprile 2009 n. 59 contenente il regolamento di attuazione di parte del D. Lgs 192/05.
Il decreto conferma molte delle disposizioni già note e contenute nell’allegato I del decreto n. 192/05 e delle sue modifiche (D. Lgs n. 311/06), introducendo però alcune novità, tra cui un abbassamento del 10 % dei valori limite di prestazione energetica degli edifici pubblici e un aumento del rendimento medio stagionale degli impianti di riscaldamento a servizio di questi edifici. La legislazione spinge quindi sempre più verso edifici ecologici e tecnologie ad elevatissima efficienza, tendenza che si sposa perfettamente con l’utilizzo delle pompe di calore a gas Robur, che hanno efficienze nominale anche oltre il 160 %.
Tra le altre novità introdotte dal decreto:
- Art. 2 – introduzione di 3 nuove definizioni, oltre a quelle già indicate nei decreti 192 e 311.
- Art. 3 - vengono indicate le norme UNI/TS 11300 come riferimento per la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. Ad oggi sono state pubblicate le norme UNI/TS 11300 - 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale) e UNI/TS 11300 – 2 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria).
- Art. 4 - l’introduzione della valutazione progettuale della prestazione energetica del raffrescamento estivo per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati (Epe, invol), da calcolare in base alle temperature di progetto previste dalla UNI/TS11300-1 e alla superficie o al volume utile, a seconda della categoria di edificio. I valori di kWh/m2 massimi ammessi sono divisi per categoria di edificio e per zona climatica.
- Art. 4 – vengono fornite indicazioni e prescrizioni per l’utilizzo di generatori di calore alimentati da biomasse (rendimenti minimi, limiti di emissioni e tipi di biomasse utilizzabili).
- Art. 4 – sono introdotti, per tutti gli impianti, criteri di trattamento, addolcimento e condizionamento delle acque, sia per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria che per gli impianti di riscaldamento, da realizzarsi in base alle caratteristiche chimico fisiche (durezza) dell’acqua.
- Art. 4 – sono stati resi più restrittivi i valori limite dei requisiti di prestazione energetica per gli edifici pubblici a ad uso pubblico.
In allegato il testo del decreto.