NOVITà PER LA FINANZIARIA
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02.09.2009
Novità per la Finanziaria
La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introduce novità sulla semplificazione della documentazione per la Finanziaria, sugli scarichi e sulla definizione di impianto termico.
Le “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” introdotte con la legge n. 99 del 23 luglio toccano diversi aspetti e temi, tra cui di nostro particolare interesse, segnaliamo 3 articoli:
Art. 31. (Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 24, lettera c) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato:
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
......
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 348, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
In altre parole, non sarà più necessario, nella predisposizione della documentazione per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali del 55% previste in caso di sostituzione di un impianto termico, la presentazione della certificazione energetica dell’edificio.
Ciò dovrebbe consentire una semplificazione delle pratiche da predisporre e quindi un’agevolazione a tutti coloro che vogliono installare caldaie a condensazione e pompe di calore ad assorbimento in sostituzione di impianti esistenti.
A tale proposito, si riporta sotto quanto pubblicato sul sito dell’ENEA, nella sezione FAQ:
Domanda - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
Risposta - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l'invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l'invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.
Art. 34. (Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonchè da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonchè da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici,».
Questo articolo mette almeno in parte una pezza al discusso Decreto Lgs n. 152/06 in tema di scarichi di impianti termici oltre i 35 kW.
Permane quindi il vincolo di distanza di 10 m da strutture più alte rispetto sbocco dei fumi, ma cade il vincolo della distanza tra 10 e 50 m degli scarichi rispetto ad edifici più alti.
Art. 35. (Efficienza energetica degli edifici)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;
b) dopo il numero 14 è inserito il seguente: «14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».
In questo articolo vengono depennati dagli apparecchi esclusi dalla definizione di impianto termico gli scaldacqua unifamiliari, mentre rimangono sempre esclusi i radiatori/stufe a gas fino ad una portata termica pari a 15 kW.
