FINANZIARIA 2007
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27.07.2007
FINANZIARIA 2007
La Legge Finanziaria del 2007 prevede importanti agevolazioni tributarie per chi compie su un edificio interventi di riqualificazione energetica. Esiste, infatti, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda da pagare una somma corrispondente al 55 % della spesa sostenuta.
In particolare gli interventi considerati dalla Legge sono:
- riqualificazione energetica dell'edificio ;
- ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda in particolare la coibentazione con l'esterno (infissi, isolamento, coperture, pavimenti);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia con una pompa di calore ad assorbimento, la Finanziaria prevede, al comma 344 (riqualificazione energetica dell'edificio), un rimborso del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione dall'imposta lorda da recuperare in tre rate di uguale importo.
Condizione necessaria per far si che l'intervento rientri nelle condizioni di agevolazione e che il fabbisogno energetico primario dell'edificio richiesto per il riscaldamento invernale scenda al di sotto dell'80% del limite fissato dalla normativa vigente (D.L. 311/06).
E' anche ammessa la cumulabilità con ogni altro intervento sull'edificio atto a ridurre il fabbisogno di energia. quale ad esempio la maggior coibentazione di pareti e solai.
Il contribuente ha, quindi, la possibilità di recuperare la spesa sostenuta nelle successive tre denunce dei redditi annuali sottraendo ogni anno, e per tre anni, dalla somma da pagare allo Stato, un terzo del 55% di quanto ha investito per riqualificare il suo impianto termico.
Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo di 100.000 euro e comprende anche le opere idrauliche e murarie.
A chi spetta il contributo:
- persone fisiche. enti non titolari di reddito d'impresa;
- soggetti titolari di reddito d'impresa;
- chi possiede o chi utilizza l'edificio.
I soggetti che intendono avvalersi di tale detrazione, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, avranno l'onere di:
TRASMETTERE tramite raccomandata con ricevuta semplice entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008 (ovvero 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta 2007) a: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamento e sviluppo sostenibile - Via Anguilarrese 301. 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando il riferimento: FINANZIARIA 2007 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (è anche possibile utilizzare il sito internet www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica):
- copia dell'attestato di certificazione energetica, nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure della qualificazione energetica (Allegato A);
- una scheda informativa che indica gli interventi di riqualificazione energetica compiuti (Allegato E);
OTTENERE l'asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalla Legge per ottenere il beneficio fiscale (-20% FEP limite).
La certificazione energetica e l'asseverazione indicate possono essere redatte dallo stesso tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali. Tale documentazione può provenire anche dal direttore dei lavori.
La detrazione del 55% riguarda le spese sostenute nell'anno 2007, anno di vigenza della nuova Finanziaria ma è applicabile anche se le fatture hanno data precedente e per lavori svolti in precedenza, con pagamento, però, nel 2007 (applicazione del criterio di cassa).
E' interessante notare che nella somma da portare in detrazione sono incluse anche le spese per la certificazione energetica per la progettazione dell'impianto e delle opere accessorie.
La Legge dispone che i pagamenti delle fatture vengano effettuati attraverso bonifico bancario in cui siano indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tutta la documentazione va conservata per l'intero periodo in cui è esperibile l'attività di accertamento da parte del fisco. La documentazione da conservare è la seguente:
- l'asseverazione del tecnico qualificato;
- la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure la qualificazione energetica (allegato A);
- la scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E);
- le fatture e la ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con la documentazione del relativo bonifico (bancario o postale);
- la ricevuta della raccomandata o la ricevuta informatica. qualora si utilizzi il sito internet.
Per maggiori informazioni contattare l'Arch. Ferruccio De Paoli
(e-mail: fdepaoli@robur.it ).
